LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista  la  legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare l'art. 1-
ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n.  1497,  presentata  dalle  Fonti  Levissima  S.p.a.  per  la
realizzazione  di  una strada in comune di Valdisotto per i lavori di
captazione di due nuove sorgenti denominate i "Sassi" e  i  "Vecchi",
in  localita'  Valcepina,  su  area ubicata nel comune di Valdisotto,
mappale n. 7, foglio n. 8 e mappali n.  1  e  n.  2,  foglio  n.  12,
sottoposto  a  vincolo  paesaggistico  in  forza della legge 8 agosto
1985, n. 431, art. 1, lettere d) e g), nonche' gravata da vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera
in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici
consistenti nel garantire lo sviluppo  dell'attivita'  produttiva  e,
conseguentemente,   dello   sviluppo  occupazionale  della  zona.  Si
evidenzia, altresi', che  la  strada  in  argomento  rappresenta  una
efficiente via di controllo per il Corpo forestale che dalla Baita La
Mandria giunge  in  Valcepina  attraverso  una  zona  altrimenti  non
percorribile;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431, con particolare  riferimento  alla
natura  attuale  delle  opere richieste, che comportano modifiche non
significative dell'assetto paesistico;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare un puntuale analisi e  valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  si procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Valdisotto, mappale n. 7, foglio n. 8 e  mappali
n. 1 e n. 2, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 2, individuato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Valdisotto copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale: il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 14 novembre 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
  Il segretario: DI GIUGNO